Requisiti d'accesso alla pensione: sintesi

Pensione di vecchiaia:

Requisito anagrafico: 66 anni e 7 mesi (fino al 2018, dopo di che vi sarà un adeguamento alla speranza di vita), valido sia per i lavoratori autonomi, sia per i lavoratori dipendenti.

Requisito contributivo: A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), salvo il raggiungimento del requisito anagrafico;

oppure

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione.

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

Pensione anticipata:

I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2012, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, successivamente da adeguare alla speranza di vita.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

I soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996,  possono accedere al trattamento pensionistico anticipato con le stesse anzianità contributive di cui sopra, senza subire penalizzazioni in funzione dell'età anagrafica.

In alternativa, i soggetti, con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.

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